La separazione, che sia consensuale, giudiziale o vissuta sotto lo stesso tempo è un passaggio molto difficile e sofferto, per tutte le persone che ne sono coinvolte.
Spesso gli ex coniugi arrivano a determinata condizione, dopo aver attraversato un periodo altamente conflittuale, in cui i coniugi hanno adottato una comunicazione distruttiva, vivono nel conflitto, non hanno più interesse in comune, covano rabbia e non provano più nulla l’uno per l’altro, vedendo annullata anche la sfera intima.
L’art. 151 del Codice civile afferma che: “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione alla prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrono le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitate la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione diviene più complicata laddove vi sono dei figli, ciò comporta per alcune coppie il ricorrere in Tribunale con richieste relative al diritto di visita, alla frequentazione del genitore non collocatario, al mantenimento; alcuni chiedono la revisione dell’affidamento (affidamento esclusivo, super esclusivo, congiunto, paritario)
Tutto ciò porta alla richiesta delle consulenze tecniche di ufficio (C. T. U.) in cui il Giudice nomina un proprio consulente vada a carpire il benessere psicologico del minore e la capacità genitoriale degli adulti, proponendo soluzioni adeguate al minore.
L’articolo 145 del Codice civile afferma che: “in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dei coniugi e, per quanto opportuno dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata”.
Lo scopo della consulenza tecnica (C. T. U.) è il riuscire a rispondere ai quesiti posti dal giudice che mettono in primo piano l’interesse del minore, circa la sfera psicologica, le modalità di affidamento ad uno a ad entrambe i genitori; quindi, in questo lavoro che durerà circa 120 giorni, verrà valutata la capacità affettiva, emotiva, regolativa ed educativa dei genitori; le dinamiche tra genitori e figli.
La C. T. U. viene regolata dagli art. 61, 62, 63, 64, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201 del Codice di procedura civile; l’esperto nominata deve essere un professionista con esperienza e formazione adeguata circa il contesto in cui opera.
Il consulente deve iniziare il proprio lavoro considerando che il minore, all’interno dei contesti familiare e giudiziale, è una vittima del mondo degli adulti in quanto è “immesso” in un sistema più grande di lui; egli viene a contatto con operatori della salute mentale che non conosce, alle quali dovrà raccontare sé stesso e la propria vita.
Le parti possono nominare un proprio consulente, figura molto importante, il quale sarà presente a tutti gli incontri peritali e dovrà apportare un proprio contributo all’interno della consulenza.
La metodologia della consulenza è fondamentale per avere un lavoro esaustivo e prevede degli incontri individuali con i genitori, con la coppia genitoriale, degli incontri con i familiari più vicini al minore, con gli insegnanti della scuola del minore, i Servizi Sociali (ove sussistono), prevede la eventuale somministrazione dei test, l’osservazione delle dinamiche familiari, e le visite domiciliari (sia della casa del padre, sia della casa della madre).
Quando saranno concluse le operazioni peritali, il consulente deve redigere una relazione, inviarla ai legali o ai consulenti di parte, dove sono stati nominati, i quali devono rispondere con proprie osservazioni ed il consulente dovrà nuovamente rispondere alle note poste ed inviare il tutto al Giudice.
L’art. 151 del Codice civile afferma che: “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione alla prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrono le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitate la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione diviene più complicata laddove vi sono dei figli, ciò comporta per alcune coppie il ricorrere in Tribunale con richieste relative al diritto di visita, alla frequentazione del genitore non collocatario, al mantenimento; alcuni chiedono la revisione dell’affidamento (affidamento esclusivo, super esclusivo, congiunto, paritario)
Tutto ciò porta alla richiesta delle consulenze tecniche di ufficio (C. T. U.) in cui il Giudice nomina un proprio consulente vada a carpire il benessere psicologico del minore e la capacità genitoriale degli adulti, proponendo soluzioni adeguate al minore.
L’articolo 145 del Codice civile afferma che: “in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dei coniugi e, per quanto opportuno dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata”.
Lo scopo della consulenza tecnica (C. T. U.) è il riuscire a rispondere ai quesiti posti dal giudice che mettono in primo piano l’interesse del minore, circa la sfera psicologica, le modalità di affidamento ad uno a ad entrambe i genitori; quindi, in questo lavoro che durerà circa 120 giorni, verrà valutata la capacità affettiva, emotiva, regolativa ed educativa dei genitori; le dinamiche tra genitori e figli.
La C. T. U. viene regolata dagli art. 61, 62, 63, 64, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201 del Codice di procedura civile; l’esperto nominata deve essere un professionista con esperienza e formazione adeguata circa il contesto in cui opera.
Il consulente deve iniziare il proprio lavoro considerando che il minore, all’interno dei contesti familiare e giudiziale, è una vittima del mondo degli adulti in quanto è “immesso” in un sistema più grande di lui; egli viene a contatto con operatori della salute mentale che non conosce, alle quali dovrà raccontare sé stesso e la propria vita.
Le parti possono nominare un proprio consulente, figura molto importante, il quale sarà presente a tutti gli incontri peritali e dovrà apportare un proprio contributo all’interno della consulenza.
La metodologia della consulenza è fondamentale per avere un lavoro esaustivo e prevede degli incontri individuali con i genitori, con la coppia genitoriale, degli incontri con i familiari più vicini al minore, con gli insegnanti della scuola del minore, i Servizi Sociali (ove sussistono), prevede la eventuale somministrazione dei test, l’osservazione delle dinamiche familiari, e le visite domiciliari (sia della casa del padre, sia della casa della madre).
Quando saranno concluse le operazioni peritali, il consulente deve redigere una relazione, inviarla ai legali o ai consulenti di parte, dove sono stati nominati, i quali devono rispondere con proprie osservazioni ed il consulente dovrà nuovamente rispondere alle note poste ed inviare il tutto al Giudice.
Bibliografia
- American Psychiatric Association, DSM-IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano, 2002.
- Benedetto L., Ingrassia M., Parenting, Psicologia dei legami genitoriali, Carrocci, Roma, 2010
- Becker W. C., “Consequences of different Kinds of parental Discipline”, in Hoffman M. L., Offman, 1964 L. W. (a cura di), Review of Child Developmental Research Sage, New York, vol. 1 pp. 169-208. Bornstein M. H., Handbook of parenting. Erlbaum, London, 2002.
- Baumrind, D., “The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use”, Journal of Early Adolescence, 11, 1991.
- Bugliolo C., Bacherini A.M., Bambini divorziati, Ed. Del Cerro, Pisa, 2003.
- Caffo E., “La separazione dei genitori e i bambini. Analisi della psicopatologia infantile associata al processo di separazione dei genitori” in Caffo E. (a cura di), Bambini divisi: I figli dei genitori separati, Unicopli, Milano, 1984.
- Cigoli V., Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna, 1998.
- Consegnati, M.R., Malagoli Togliatti, M., 1995, "Le diverse forme di aiuto alle famiglie in trasformazione tra il contesto giuridico e quello terapeutico", in Malagoli Togliatti M., Loriedo C., Micheli M., (a cura di), Famiglia: continuità, affetti, trasformazioni, Milano, Franco Angeli, pp. 271-279.
- Dell’Antonio A., “Il bambino conteso. Il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati” Giuffrè, Milano, 1993.
- Micoli A. “Genitori di fronte la separazione” Franco Angeli, Milano, 2012.
- Paradiso L., Parenting adottivo. Funzioni, stili e competenze genitoriali adottive. Tangram edizioni scientifiche, 2015.
- Petri H., “Mio padre? Non c’è… Il dramma della deprivazione del padre”, Koinè, Roma, 2001.
- Petri H., “Padre buono – Padre cattivo. Psicologia dell’identità maschile”, Koinè, Roma, 2003.
- Quaglia R., Il “valore” del padre, UTET, Torino, 2001.
- Stern, D. N., Il mondo interpersonale del bambino. Bollati Boringhieri, Milano, 1987
- Super C.M., Harknes S., The development niche: A conceptualization at the interfacee of child and culture”, in Internacional Journal of Behavioral Developmente, 1986.
- Symonds P. M., The psycology of Parent-child Relationship, New York, Appleton-Century, 1939 Visentini G., Definizione e funzioni della genitorialità, 2006